A decorrere dal 1 gennaio 1958 i contributi fissati dall'articolo 13 della legge 25 luglio 1952, n. 915, sono stabiliti nella seguente misura:

  • a)a carico del datore di lavoro il 18,50 per cento della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957;
  • b)a carico del prestatore di opera 7,50 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera, precedente. Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi indicati nei precedenti comma potranno essere modificate, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione speciale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 luglio 1962, n.1448

1

Il D.P.R. 24 luglio 1962, n.1448 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall'art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente."

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1960 al 31 ottobre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 luglio 1962, n.1448

    Il D.P.R. 24 luglio 1962, n.1448 ha disposto (con l'art. 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i contributi fissati dall'art. 9 della legge 12 ottobre 1960, n. 1183, sono stabiliti nella seguente misura: a) a carico del datore di lavoro il 31% della retribuzione al limite indicato dal decreto presidenziale 5 aprile 1957; b) a carico del prestatore d'opera il 9% della retribuzione sino al limite indicato dalla lettera precedente."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-12;1183~art9 · fonte del testo

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