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Lavoro
Miglioramenti alle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara
Legge 12 ottobre 1960, n. 1183
- Aggiornato al
- 1 settembre 1967
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 17
- Art. 1Con effetto dal 1 gennaio 1958 le pensioni liquidate o da liquidarsi saranno corrisposte…
- Art. 2Con decorrenza 1 giugno 1957 le competenze medie di cui alla tabella allegata alla legge…
- Art. 3A decorrere dall'esercizio finanziario 1959-1960 lo Stato concorre con un contributo…
- Art. 4Le anticipazioni di cui all'articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e…
- Art. 5La Cassa nazionale per la previdenza marinara rimborsera' l'anticipazione di lire 1.400…
- Art. 6Sono abrogati l'articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato…
- Art. 7A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della…
- Art. 8I coefficienti di maggiorazione previsti al secondo e quinto comma dell'articolo 14 e al…
- Art. 9A decorrere dal 1 gennaio 1958 i contributi fissati dall'articolo 13 della legge 25…
- Art. 10I trattamenti minimi previsti dall'articolo 7, comma quarto, e dall'articolo 14, comma…
- Art. 11L'articolo 22 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e' abrogato. I periodi di…
- Art. 12I periodi di navigazione compiuti dal 1 luglio 1920 in poi con contribuzione alla Cassa…
- Art. 13Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della…
- Art. 14Agli oneri di complessive lire 3.400 milioni derivanti allo Stato nell'esercizio…
