A partire dal 1 gennaio 1963, le misure dell'indennita' dovute dal Fondo in aggiunta alla pensione, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, della legge 1 luglio 1955, n. 638, sono sostituite dalla unica misura corrispondente ai sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, sempre che sussista un'anzianita' d'iscrizione al Fondo non inferiore ai 15 anni. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad inabilita' permanente o a morte dello iscritto, l'indennita' aggiuntiva di cui al comma precedente sara' corrisposta, nella stessa misura di sedici trentesimi della retribuzione globale mensile per ogni anno di servizio utile a pensione, anche per le anzianita' inferiori ai 15 anni di iscrizione al Fondo.

Testo vigente dal 7 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;220~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari