Le penalita' a carico degli enti previste dal comma terzo dell'art. 27 del regio decreto-legge 3, marzo 1938, n. 680, dal comma secondo dell'art. 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e dal comma terzo dell'art. 26 della legge 25 luglio 1941, n. 934, vengono inflitte con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro. Contro tali decreti e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato. La riscossione delle penalita' di cui al comma precedente viene effettuata mediante ruoli da emettersi dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza. Rimane salva la facolta' del prefetto dell'invio di commissari presso gli Enti locali per tutti gli adempimenti riguardanti gli Istituti di previdenza, ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 277.

Testo vigente dal 17 giugno 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-24;610~art33 · fonte del testo

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