[1]L'iscrizione alla Cassa non e' obbligatoria per i salariati di cui alla lettera a) del precedente art. 5, iscritti da data anteriore al 1° luglio 1926-1V a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni in vigore al 1° gennaio 1916, fatta eccezione per i salariati delle Aziende municipalizzate.

[2]Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, i salariati di cui al comma precedente, i quali da data anteriore al 1° gennaio 1916 siano iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale, all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, o ad altri Istituti assicurativi.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art10 · fonte del testo

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