Il commissario liquidatore provvede alla formazione dello stato attivo e passivo dell'ente e predispone il piano di liquidazione da sottoporre al Collegio dei revisori. Entro il termine previsto dall'art. 1 della presente legge, il commissario liquidatore deposita il conto finale della gestione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Al conto deve essere unita la relazione del Collegio dei revisori. Del deposito, il commissario liquidatore di notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Decorsi 15 giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvede sul rendiconto, con proprio decreto, ad istanza del commissario liquidatore.

Testo vigente dal 14 giugno 1952

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-05-01;579~art6 · fonte del testo

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