Il commissario liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza. Entro il termine previsto all'art. 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale. Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.

Testo vigente dal 22 novembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1185~art6 · fonte del testo

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