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[1]Alla spesa occorrente per l'esecuzione delle disposizioni di cui negli articoli precedenti, per la quale non sono applicabili l'art. 331, ultima parte, del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, numero 1175, e l'art. 4 del R. decreto 17 dicembre 1931-X, numero 1668, e successive disposizioni, si provvedera' con i fondi stanziati nel capitolo 172 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e nei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1938 - Anno XVI
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Solmi - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 13 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
