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[1]Il Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, e' autorizzato:
- 1)a stipulare con il comune di Padova un contratto di locazione col quale il detto Comune concedera' in fitto allo Stato con decorrenza dal 1° marzo 1934, il fabbricato di proprieta' comunale denominato «Palazzo di giustizia», sito nella detta citta' alla via Altinate, ricostruito dal Comune stesso dopo l'incendio del 1929 e destinato a sede di quegli Uffici giudiziari e lo Stato si obblighera' a corrispondere la pigione annua di L. 200.000, oltre a L. 103.000 annue per la manutenzione;
- 2)a pagare allo stesso comune di Padova in nove annualita' eguali e senza interessi, la somma complessiva di L. 332.100 a rimborso delle spese da esso sostenute per l'arredamento del fabbricato suindicato;
- 3)a stipulare un contratto di locazione con il comune di Genova, mediante il quale questo dara' in fitto allo Stato per adibirli ad uso di quegli Uffici giudiziari, tanto i locali del Palazzo Ducale, di proprieta' comunale, sito nella detta citta', gia' adibiti a tale uso, quanto gli altri locali dello stesso palazzo che erano occupati dall'Intendenza di finanza e dalla Questura, e lo Stato aumentera' la pigione, attualmente corrisposta in L. 260.000, a L. 330.000;
- 4)a stipulare con il comune di Trapani un contratto di locazione, mediante il quale il detto Comune concedera' in fitto allo Stato il fabbricato di proprieta' comunale sito in quella citta' e gia' adibito a palazzo di giustizia, e lo Stato corrispondera' invece dell'attuale pigione di L. 72.250, quella di L. 105.000;
- 5)a stipulare con il comune di Santa Maria Capua Vetere, mediante l'annuo canone di L. 40.000, con decorrenza dal 1° gennaio 1934, un contratto di locazione del fabbricato di proprieta' comunale sito nella detta citta' e adibito a sede di quegli uffici giudiziari.
[2]L'aumento di pigione di cui al n. 3, decorrera' dal giorno in cui saranno compiuti e riconosciuti idonei i restauri, gli adattamenti e l'arredamento che il comune di Genova eseguira' a sue spese nel Palazzo Ducale per un importo non inferiore a L. 1.800.000 e saranno stati consegnati all'Amministrazione della giustizia, in aggiunta ai locali gia' ora occupati dagli uffici giudiziari, quelli che erano adibiti ad uso dell'Intendenza di finanza e della Questura; e l'aumento di pigione di cui al n. 4 decorrera' dal giorno in cui saranno stati compiuti, e riconosciuti idonei, i lavori di consolidamento, sopraelevazione, ampliamento e restauro che il comune di Trapani eseguira' a sue spese in quel palazzo di giustizia per un importo presunto di circa un milione di lire. L'idoneita' dei lavori sara' dichiarata dal Ministero di grazia e giustizia su parere rispettivamente degli uffici tecnici erariali di Genova e di Trapani.
Testo in vigore dal 13 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
