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[1]In aggiunta alle somme autorizzate per gli esercizi 1908-909 e 1909-910 dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496 e per gli esercizi dal 1910-911 al 1916- 1917, dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361, e' approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 125,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per L.20,000,000 in ciascuno dei due esercizi 1908-909 e 1909-910, per L. 25,000,000 nell'esercizio 1910-911 e per L. 30,000,000 in ciascuno dei due esercizi successivi.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato ad erogare la predetta somma di L. 125,000,000 con facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non eccedere coi relativi raggruppamenti i limiti appresso indicati:
[3]Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi..... 13,000,000 --
[4]Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare................. 13,000,000 -- Artiglieria da campagna a cavallo e da montagna, corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione............. 30,000,000 --
[5]Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie.............. 50,000,000 -- Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere, strade, ferrovie ed opere militari............. 14,000,000 -- Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari......... 2,000,000 -- Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, le artiglierie e le mitragliatrici......... 3,000,000 -- -------------- Totale L. 125,000,000 -- --------------
[7]La somma di L. 20 milioni da stanziarsi nel bilancio dell'esercizio 1908-909 verra' inscritta ai seguenti capitoli:
[8]Cap. n. 67. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi.... 500,00 --
[9]Cap. n. 68. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi........ 5,000,000 -- Cap. n. 71. Lavori a difesa delle coste....... 2,000,000 -- Cap. n. 72. forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato................ 4,000,000 -- Cap. n. 75. Fabbricazione di materiale d'artigliera da campagna e relativo trasporto.......... 4,500,000 -- Cap. n. 76. Costruzione di nuovi fabbricati, militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti..... 1,000,000 -- Cap. n. 79. Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici.............. 1,000,000 -- -------------- Totale L. 20,000,000 -- --------------
[10]La maggiore assegnazione di lire 20 milioni da portarsi in aumento al bilancio dell'esercizio 1909-910 verra' ripartita e inscritta ai rispettivi capitoli della parte straordinaria con decreto del ministro del tesoro.
[11]La ripartizione delle maggiori assegnazioni per gli esercizi 1910-911 e seguenti fino a 1912-913 verra' stabilita con le annuali leggi di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 maggio 1910, n. 213
1La L. 8 maggio 1910, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I limiti entro i quali, giusta il disposto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, il Governo del Re ha facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di L. 125,000,000 accordata colla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente: «Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare» da lire 13,000,000 a L. 11,800,000. «Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari» da L. 2,000,000 a L. 3.20".
L. 4 aprile 1912, n. 261
2La L. 4 aprile 1912, n. 261 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I limiti entro i quali - giusta il disposto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, modificato dall'art. 4 della legge 8 maggio 1910, n. 213 - il Governo del Re ha facola' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di lire 125.000.000, accordata dalla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente: «Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi» da lire 13.000.000 a lire 16.100.000. «Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare» da lire 11.800.000 a lire 16.600.000. «Artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione» da lire 30.000.000 a lire 1.000.000. «Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie» da lire 50.000.000 a lire 79.000.000. «Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere; strade, ferrovie ed opere militari» da lire 14.000.000 a lire 6.100.000".
Testo in vigore dal 25 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
