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[1]In aggiunta alle somme autorizzate per gli esercizi 1908-909 e 1909-910 dall'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 496 e per gli esercizi dal 1910-911 al 1916- 1917, dall'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361, e' approvata la maggiore assegnazione straordinaria di L. 125,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per L.20,000,000 in ciascuno dei due esercizi 1908-909 e 1909-910, per L. 25,000,000 nell'esercizio 1910-911 e per L. 30,000,000 in ciascuno dei due esercizi successivi.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato ad erogare la predetta somma di L. 125,000,000 con facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non eccedere coi relativi raggruppamenti i limiti appresso indicati:

[3]Armi portatili, mitragliatrici e relative munizioni, accessori, buffetterie e trasporti relativi..... 13,000,000 --

[4]Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporti dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare................. 13,000,000 -- Artiglieria da campagna a cavallo e da montagna, corrispondenti munizionamenti e materiali relativi ai servizi di mobilitazione............. 30,000,000 --

[5]Artiglieria di gran potenza ed armamento delle difese costiere e terrestri, parco d'assedio, materiali, provviste e relativi trasporti per le dette artiglierie.............. 50,000,000 -- Lavori, provviste e mezzi di trasporto per fortificazioni terrestri e costiere, strade, ferrovie ed opere militari............. 14,000,000 -- Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari......... 2,000,000 -- Acquisto di quadrupedi per la cavalleria, le artiglierie e le mitragliatrici......... 3,000,000 -- -------------- Totale L. 125,000,000 -- --------------

[6]1

[7]La somma di L. 20 milioni da stanziarsi nel bilancio dell'esercizio 1908-909 verra' inscritta ai seguenti capitoli:

[8]Cap. n. 67. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi.... 500,00 --

[9]Cap. n. 68. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi........ 5,000,000 -- Cap. n. 71. Lavori a difesa delle coste....... 2,000,000 -- Cap. n. 72. forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato................ 4,000,000 -- Cap. n. 75. Fabbricazione di materiale d'artigliera da campagna e relativo trasporto.......... 4,500,000 -- Cap. n. 76. Costruzione di nuovi fabbricati, militari, trasformazioni ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti..... 1,000,000 -- Cap. n. 79. Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici.............. 1,000,000 -- -------------- Totale L. 20,000,000 -- --------------

[10]La maggiore assegnazione di lire 20 milioni da portarsi in aumento al bilancio dell'esercizio 1909-910 verra' ripartita e inscritta ai rispettivi capitoli della parte straordinaria con decreto del ministro del tesoro.

[11]La ripartizione delle maggiori assegnazioni per gli esercizi 1910-911 e seguenti fino a 1912-913 verra' stabilita con le annuali leggi di bilancio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 maggio 1910, n. 213

1

La L. 8 maggio 1910, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I limiti entro i quali, giusta il disposto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, il Governo del Re ha facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di L. 125,000,000 accordata colla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente: «Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare» da lire 13,000,000 a L. 11,800,000. «Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari» da L. 2,000,000 a L. 3.20".

Testo in vigore dal 28 maggio 1910 al 25 aprile 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 maggio 1910

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1909 al 28 maggio 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 maggio 1910, n. 213

    La L. 8 maggio 1910, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "I limiti entro i quali, giusta il disposto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, il Governo del Re ha facolta' di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di L. 125,000,000 accordata colla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente: «Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi, provviste, impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialita' del genio militare» da lire 13,000,000 a L. 11,800,000. «Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari» da L. 2,000,000 a L. 3.20".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-06-30;404~art2 · fonte del testo

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