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[1]Per gli effetti delle precedenti disposizioni la stazza e' calcolata:
[2]per i piroscafi ed altre navi a propulsione meccanica sul tonnellaggio netto aumentato del volume, che, in ragione dello spazio occupato dagli apparati motori, e' stato dedotto dal tonnellaggio lordo per la determinazione del tonnellaggio netto;
[3]per i velieri sul tonnellaggio netto.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
