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[1]La limitazione di responsabilita' stabilita nei precedenti articoli non si applica:
[2]1° alle obbligazioni derivanti da colpa del proprietario della nave;
[3]2° alle obbligazioni indicate nel n. 8 dell'art. 1 qualora il proprietario le abbia espressamente autorizzate o ratificate;
[4]3° alle obbligazioni derivanti a carico del proprietario dal contratto di lavoro colle persone dell'equipaggio e colle altre persone al servizio della nave.
[5]Il proprietario o il comproprietario della nave, che ne sia anche il comandante, puo' invocare la limitazione della sua responsabilita' soltanto per le colpe delle persone addette al servizio della nave e per le proprie colpe nautiche.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
