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La responsabilita' dei proprietari di navi non addetti al trasporto di passeggeri, la cui stazza - determinata ai sensi dell'art. 5 - non superi le 300 tonnellate e' contenuta nei limiti stabiliti nell'art. 1 anche nei casi di morte o di lesioni personali, previsti dall'art. 2 salvo il disposto dell'ultimo camma di questo ultimo articolo.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
