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Qualora sullo stato di ripartizione proposto sorga controversia tra i creditori convenuti tra alcuni di essi e il proprietario, il giudice delegato rimette al tribunale le parti a udienza fissa e la distribuzione della somma rimane sospesa fino a che non sia pronunciata sulle insorte vertenze una sentenza esecutiva e le vertenze non vengano composte.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
