Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel caso di morte o di lesioni personali a qualsiasi persona, compresi i passeggeri della nave anche se emigranti, prodotte da colpa del comandante, dell'equipaggio, del pilota o di qualsiasi altra persona al servizio della nave, il proprietario e' responsabile nei confronti delle vittime o dei loro aventi causa, fino a concorrenza di una somma di L. 700 per tonnellata di stazza della nave, oltre il limite fissato dal precedente articolo. Le vittime di uno stesso accidente o i loro aventi causa concorrono fra essi su tale somma.
[2]Qualora le vittime o i loro aventi causa non siano integralmente indennizzati sul fondo loro riservato dalla disposizione del comma precedente, essi concorrono per la differenza con gli altri creditori sui valori indicati nell'articolo precedente, tenuto conto del grado dei privilegi.
[3]La stessa limitazione di responsabilita' non si applica per i casi di morte o di lesioni personali di componenti l'equipaggio o di altri addetti al servizio della nave.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
