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Decise le contestazioni indicate nell'articolo precedente o decorso il termine ivi stabilito senza che siano sorte contestazioni, il giudice delegato provvede a formare il progetto di distribuzione della somma fra i creditori concorrenti, tenuto conto delle cause legittime di prelazione. Tale progetto e' depositato nella cancelleria del tribunale. Chiunque vi abbia interesse puo' prenderne visione ed averne copia.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
