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[1]Il verbale del giudice delegato per la verificazione dei crediti e' depositato nella cancelleria. Del deposito deve anche essere data notizia mediante avviso affisso all'albo dell'ufficio del porto di iscrizione della nave, se questa e', nazionale.
[2]Se entro quindici giorni da tale avviso o dal deposito in cancelleria per le navi straniere, sorgano contestazioni sui crediti o sull'accertamento del valore della nave, del nolo e degli accessori, il giudice delegato rimette le parti a udienza fissa innanzi al tribunale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
