Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il giudice delegato deve far notificare di urgenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai creditori denunciati che risultino dalla trascrizione e annotazione dei relativi crediti o da ogni altro atto od istanza, un'intimazione a produrre, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, i titoli dei rispettivi crediti e la domanda di collocazione nel progetto di riparto.

[2]Identica intimazione egli deve fare ai creditori non conosciuti, mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[3]Per i creditori residenti all'estero il giudice delegato deve stabilire nei singoli casi le speciali modalita' per la notifica o pubblicazione della intimazione ed assegnare agli interessati un termine congruo per gli adempimenti richiesti nel comma precedente.

Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-25;868~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari