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[1]Il giudice delegato deve far notificare di urgenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai creditori denunciati che risultino dalla trascrizione e annotazione dei relativi crediti o da ogni altro atto od istanza, un'intimazione a produrre, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, i titoli dei rispettivi crediti e la domanda di collocazione nel progetto di riparto.
[2]Identica intimazione egli deve fare ai creditori non conosciuti, mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[3]Per i creditori residenti all'estero il giudice delegato deve stabilire nei singoli casi le speciali modalita' per la notifica o pubblicazione della intimazione ed assegnare agli interessati un termine congruo per gli adempimenti richiesti nel comma precedente.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
