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[1]Entro cinque giorni dalla data del deposito, o da quello del rilascio della garanzia di cui all'articolo precedente, il proprietario deve presentare al presidente del Tribunale domanda per la nomina di un giudice delegato alla verificazione dei crediti e alla ripartizione delle somme dovute.

[2]L'istanza del proprietario deve essere accompagnata da un elenco dei creditori i cui titoli trovansi trascritti e di quelli che altrimenti siano da lui conosciuti.

[3]Qualora il proprietario lasci scadere detto termine senza chiedere la nomina di un giudice delegato, questa puo' essere promossa da qualsiasi dei creditori.

Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-25;868~art15 · fonte del testo

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