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[1]Qualora creditori diversi promuovano le loro azioni davanti a tribunali diversi, il proprietario puo', davanti a ciascuno di essi, far constare l'esistenza e l'importo complessivo dei crediti per i quali sono state promosse le azioni e puo' far riunire i giudizi innanzi ad uno dei tribunali aditi allo scopo di evitare che il limite della sua responsabilita' venga sorpassato.
[2]Se la nave e' di nazionalita' italiana il proprietario puo' far riunire dinanzi al tribunale del luogo di iscrizione della nave i giudizi instaurati davanti a diversi tribunali.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
