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[1]La responsabilita' dei proprietari di navi e' limitata al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave:
[2]1° per le indennita' dovute a terzi in conseguenza di danni cagionati a terra o in acqua da colpa del comandante, dell'equipaggio, del pilota e di qualsiasi altra persona al servizio della nave;
[3]2° per le indennita' dovute a cagione dei danni prodotti sia al carico consegnato al comandante per il trasporto, sia a qualunque altra cosa, che si trovi a bordo;
[4]3° per le obbligazioni risultanti da polizze di carico;
[5]4° per le indennita', dovute a cagione di una colpa nautica commessa nella esecuzione di un contratto;
[6]5° per le obbligazioni derivanti da danni cagionati a opere portuali, bacini e vie navigabili e per la obbligazione di rimuovere gli avanzi di una nave affondata e per le operazioni connesse;
[7]6° per le rimunerazioni di assistenza e di salvamento;
[8]7° per la quota di contribuzione a loro carico nelle avarie comuni;
[9]8° per le obbligazioni risultanti da contratti conclusi o da operazioni eseguite dal comandante in virtu' dei suoi poteri legali fuori del porto di iscrizione della nave, per i bisogni effettivi della conservazione della nave o della continuazione del viaggio, purche' questi bisogni non siano dovuti ad insufficienza o a vizio dell'armamento o dell'approvvigionamento all'inizio del viaggio.
[10]Tuttavia per i crediti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, la responsabilita' non puo' essere superiore ad una somma complessiva di L. 700 per tonnellata di stazza della nave.
[11]La limitazione di cui al n. 5 del presente articolo non e' applicabile ai proprietari di navi mercantili battenti bandiera di Stati che non assicurino, a questo riguardo, un trattamento di reciprocita' per le navi mercantili di bandiera italiana.
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
