Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La responsabilita' dei proprietari di navi e' limitata al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave:

[2]1° per le indennita' dovute a terzi in conseguenza di danni cagionati a terra o in acqua da colpa del comandante, dell'equipaggio, del pilota e di qualsiasi altra persona al servizio della nave;

[3]2° per le indennita' dovute a cagione dei danni prodotti sia al carico consegnato al comandante per il trasporto, sia a qualunque altra cosa, che si trovi a bordo;

[4]3° per le obbligazioni risultanti da polizze di carico;

[5]4° per le indennita', dovute a cagione di una colpa nautica commessa nella esecuzione di un contratto;

[6]5° per le obbligazioni derivanti da danni cagionati a opere portuali, bacini e vie navigabili e per la obbligazione di rimuovere gli avanzi di una nave affondata e per le operazioni connesse;

[7]6° per le rimunerazioni di assistenza e di salvamento;

[8]7° per la quota di contribuzione a loro carico nelle avarie comuni;

[9]8° per le obbligazioni risultanti da contratti conclusi o da operazioni eseguite dal comandante in virtu' dei suoi poteri legali fuori del porto di iscrizione della nave, per i bisogni effettivi della conservazione della nave o della continuazione del viaggio, purche' questi bisogni non siano dovuti ad insufficienza o a vizio dell'armamento o dell'approvvigionamento all'inizio del viaggio.

[10]Tuttavia per i crediti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, la responsabilita' non puo' essere superiore ad una somma complessiva di L. 700 per tonnellata di stazza della nave.

[11]La limitazione di cui al n. 5 del presente articolo non e' applicabile ai proprietari di navi mercantili battenti bandiera di Stati che non assicurino, a questo riguardo, un trattamento di reciprocita' per le navi mercantili di bandiera italiana.

Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-05-25;868~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari