Art. 94
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[1]Gli inscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi al Consiglio di leva marittima per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 15, 16 e 76 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti.
[2]Gli inscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontaneamente, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorche' il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza, prima dell'arresto o della loro presentazione.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
