Art. 76
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La presentazione degli inscritti chiamati alla leva straordinaria dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo di bastimenti nelle acque dello Stato: per quelli che trovansi all'estero od in navigazione varranno analogamente le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
