Art. 7
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[1]Il Ministro per la marina provvede e sovraintende alla leva di mare.
[2]Lo svolgimento delle operazioni di leva, in base alle direttive del Comando superiore del C. R. E. M. all'uopo delegato dal Ministero della marina, e' affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.
[3]Ai comandanti di porto e' affidato il compito di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nella propria giurisdizione, affinche' nessuno degli operai che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge sfugga alla iscrizione nella leva marittima.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
