Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministro per la marina provvede e sovraintende alla leva di mare.

[2]Lo svolgimento delle operazioni di leva, in base alle direttive del Comando superiore del C. R. E. M. all'uopo delegato dal Ministero della marina, e' affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

[3]Ai comandanti di porto e' affidato il compito di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nella propria giurisdizione, affinche' nessuno degli operai che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge sfugga alla iscrizione nella leva marittima.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari