Art. 66
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[1]Per la riammissione sotto le armi dei sottufficiali e sottocapi volontari valgono le norme di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con R. decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.
[2]I detti sottufficiali e sottocapi pero' non potranno essere riammessi col grado primitivo se mentre non erano sotto le armi ebbe luogo una guerra.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
