Art. 62
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In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, o su barche addette alle altre pesche periodiche di cui all'art. 16 della presente legge, dovranno rispondere alla chiamata appena giunti in un porto o rada dello Stato.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
