Art. 61
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[1]I militari dell'armata ((e quelli provenienti dal Regio esercito a norma dell'art. 59)) in congedo illimitato possono essere chiamati sotto le armi, in totalita' o per compartimenti marittimi, ovvero per classi, o per contingenti di classi come pure per semplici specialita' di piu' classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna o per la istruzione loro quanto per mobilitazione od altra eventualita', quando il Governo lo giudichi opportuno.
[2]I volontari all'atto del congedamento verranno trasferiti alla classe di nascita, con la quale dovranno percio' rispondere in caso di richiamo.
[3]La chiamata avra' luogo per decreto Reale, ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia ancora intervenuta la pubblicazione del Regio decreto che ne ordina il richiamo alle armi.
[4]Sono dispensati dalla chiamata di cui sopra i militari che trovansi nelle condizioni specificate nel regolamento per la dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.
[5]Nei riguardi delle chiamate per rassegna di controllo valgono le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge 13 luglio 1911, n. 748.
Testo in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
