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[1]Non e' computato nella ferma il tempo trascorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, ne' quello passato in attesa di giudizio, se questo fa seguito da condanna; ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

[2]Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari dovranno prestare, sotto le armi, tanto servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e se di leva il tempo prestato sotto le armi dalla classe cui sono trasferiti. Questi ultimi saranno considerati come trasferiti di classe per tanti anni quanti sono quelli dell'interruzione computando per anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art60 · fonte del testo

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