Art. 6
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[1]I giovani gia' inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino alla data di pubblicazione del manifesto per la chiamata della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al capo dell'amministrazione del Comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. La predetta autorita' ha l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.
[2]Per gli inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sara' subordinata a norme piu' restrittive, che saranno determinate dal regolamento.
[3]E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o siano stati per motivi speciali avviati in anticipato congedo o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorita' che sopraintende all'espatrio degli emigranti deve notificare alla competente capitaneria di porto, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalita' ed il luogo dove e' diretto.
[4]La facolta' di emigrare, consentita agli inscritti di leva ed ai militari di cui ai commi precedenti, puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per la guerra.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
