Art. 56
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[1]La durata della ferma ordinaria di leva e' di ventotto mesi, e decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.
[2]Contraggono la ferma di ventotto mesi gli inscritti di leva e di tre mesi quelli di essi che sono ammessi alla riduzione di ferma.
[3]E' pero' in facolta' del Ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti sia effettivi con obblighi di leva sia di complemento anche individualmente, e dei militari del corpo Reale equipaggi marittimi della classe anziana anche per categorie e specialita'.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
