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[1]Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi marittimi per anticipazione di leva i giovani che posseggono i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, di cui all'art. 3 della presente legge, e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti volontari, salvo che il proscioglimento abbia avuto luogo per inidoneita' fisica.

[2]I giovani di cui al precedente comma devono contrarre la ferma volontaria di tre anni prevista dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi con la decorrenza stabilita dall'ordinamento stesso. I requisiti necessari saranno determinati dal Ministro per la marina il quale potra' all'uopo delegare il Comando superiore del corpo Reale equipaggi marittimi.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art50 · fonte del testo

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