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[1]Gli studenti delle Universita' e degli altri Istituti superiori, ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare in base al precedente art. 43, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando si siano venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

  • a)abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
  • b)non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facolta' universitaria o per l'Istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;
  • c)abbiano fatto passaggio, prima o dopo di avere conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' universitaria, o ad altro Istituto superiore;
  • d)conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

[2]Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sara' piu' concesso dopo il compimento del 26° anno di eta'.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art44 · fonte del testo

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