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[1]Gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori nonche' gli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali, e delle scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali che verranno designati dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, possono in tempo di pace ottenere dal Ministero della marina di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26° anno di eta'.

[2]Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa eta', ed anche prima se abbiano terminato gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; e pero' sono obbligati, ad intraprendere servizio militare con gli uomini della prima classe che sara' chiamata alle armi.

[3]Il ritardo della prestazione del servizio militare e' pure concesso agli inscritti che, all'atto della chiamata della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti nautici o delle altre scuole medie di grado superiore che saranno designate dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, nonche' ai candidati agli esami finali di detto corso che siano caduti in non piu' di due materie. Lo stesso ritardo e' concesso anche ai candidati, esterni alla licenza di un R. Istituto nautico i quali, a l'atto della chiamata alle armi della propria classe, abbiano gia' conseguito il titolo necessario per la ammissione al quarto anno di corso di un R. Istituto nautico oppure si siano gia' presentati agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e siano caduti in non piu' di due materie.

[4]Per gli studenti di cui al presente articolo cessa l'ottenuto beneficio quando siano esaurite le sessioni nelle quali avrebbero dovuto conseguire il relativo titolo di idoneita' o quando, dopo il conseguimento di esso, non continuino gli studi nelle Universita' ovvero in altri Istituti superiori.

Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1066~art43 · fonte del testo

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