Art. 34
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[1]La riforma pronunciata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli inscritti e dall'autorita' militare marittima a riguardo di militari arruolati alle armi od in congedo, e' revocabile nel termine di due anni e per decisione dei Ministero della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.
[2]((Trascorso questo termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per il reato di procacciata infermita' di cui all'art. 92)).
Testo in vigore dal 25 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
