Art. 34
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La riforma pronunciata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli inscritti e dall'autorita' militare marittima a riguardo di militari arruolati alle armi od in congedo, e' revocabile nel termine di due anni e per decisione dei Ministero della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 25 maggio 1928
