Art. 18
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover rimpatriare per venire arruolati.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
