Art. 14
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[1]La leva marittima e' chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono inscritti compiono il 20° anno della loro eta', o nel primo semestre dell'anno successivo.
[2]Puo' essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.
[3]I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal Comando superiore del C. R. E. M., fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terra' la prima seduta per l'esame degli inscritti.
Testo in vigore dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2009
