Legge urbanistica

Art. 23 — Comparti edificatori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]Indipendentemente dalla facolta' prevista dall'articolo precedente il Comune puo' procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unita' fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.

[2]Formato il comparto, il podesta' deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.

[3]A costituire il consorzio bastera' il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I consorzi cosi' costituiti conseguiranno la piena disponibilita' del comparto mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.

[4]Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune procedera' all'espropriazione del comparto.

[5]Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indira' una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla indennita' di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.

[6]In caso di diserzione della gara, il Comune potra' procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art23 · fonte del testo

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