Codice civile

Art. 870 c.c. — Comparti

Quando e' prevista la formazione di comparti, costituenti unita' fabbricabili con speciali modalita' di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, puo' procedersi all'espropriazione a norma delle leggi in materia.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Negli articoli 869-872 sono richiamate le limitazioni che derivano dai piani regolatori, dai regolamenti edilizi comunali e dalle leggi che stabiliscono particolari modalità di costruzione per le località sismiche. Una disposizione speciale (art. 870) regola il caso in cui nei piani regolatori sia preveduta la formazione dei così detti comparii, affermando il potere dell'autorità amministrativa di procedere all'espropriazione, a norma delle leggi in materia, qualora gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto non regolino i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l'attuazione del piano. Le conseguenze della violazione delle norme dei regolamenti edilizi sono sancita dall'art. 872, il quale codifica principi già enunciati dalla giurisprudenza. Tali regolamenti sono fonte di diritti per i privati: se la violazione di essi ha prodotto danno, i terzi hanno diritto di esserne risarciti; hanno inoltre il diritto di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione di quelle norme che integrano le disposizioni del codice sui rapporti di vicinato. Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 419

  • Un primo gruppo di norme in queste materie concerne la distanza nelle costruzioni e la comunione forzosa dei muri (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 420

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art870 · fonte del testo

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