Art. 19 adozione
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Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della potesta' dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 7 febbraio 2014
