Legge sull’adozione

Art. 1 adozione

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Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto e' disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

Testo in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1 adozione, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1175/2026

    20 gennaio 2026
    • Adozione

    In tema di adozione, il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare di origine, anche allargato, quale tessuto connettivo della sua identità, comporta che il giudice deve verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, se del caso avvalendosi della mediazione culturale, ove vi sia la collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto grado che abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura del minore, sicché è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono solo se risulti impossibile prevedere, pur in base ad un criterio di grande probabilità, il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, in considerazione dell'età e delle sue esigenze evolutive, di cura e di assistenza.

    Art. 1 adozione · Art. 8 adozione · Art. 12 adozione · Art. 30 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art1 · fonte del testo

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