Art. 58 — Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi lavorati esteri

[1]I tabacchi introdotti in conformita' all'articolo 51 nel territorio del Regno soggetto a monopolio sono sottoposti, per il trasporto, il deposito e la detenzione, a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti dovuti.

[2]La bolletta e' valida:

[3]1° per un mese dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' non maggiore di cinque ettogrammi;

[4]2° per sei mesi dalla sua data per i tabacchi introdotti in quantita' maggiore.

Testo vigente dal 25 agosto 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art58 · fonte del testo

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