Art. 51 — Provviste personali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 22 luglio 1965. Leggi il testo vigente →

[1]In deroga al divieto stabilito nell'articolo 45 e' ammessa l'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio dei tabacchi lavorati sempreche' servano al consumo personale di chi l'introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella tariffa doganale ed osservate le condizioni ivi prescritte.

[2]In ogni caso la quantita' di cui e' ammessa l'introduzione non puo' superare 4 chilogrammi.

[3]Per la introduzione di quantita' superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 22 luglio 1965

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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