Art. 14 — Introduzione di prodotti salati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952. Leggi il testo vigente →

[1]Gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati, le minestre preparate e i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

[2]Sulla intera quantita' di cloruro sodico contenuta o che si puo' ottenere e' dovuto un diritto di monopolio in misura eguale al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 12 dicembre 1952

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art14 · fonte del testo

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