Art. 15-bis — Introduzione delle budella salate

[1]((Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantita' di cloruro sodico in esse contenuto e' dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella.

[2]Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale e' dovuto il diritto di monopolio di cui al precedente comma, e' determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri)).

Testo vigente dal 17 novembre 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art15bis · fonte del testo

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