Art. 100 — Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945. Leggi il testo vigente →

[1]E' punito con l'ammenda da L. 200 a L 4000 chiunque viola le norme di questa legge, stabilite:

[2]1° per l'introduzione o il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

[3]2° per le operazioni di cernita e condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

[4]3° per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

[5]4° per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'articolo 57.

Testo in vigore dal 25 agosto 1942 al 20 maggio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art100 · fonte del testo

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