Art. 19 — Gestione delle aree protette marine

Il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette ma- rine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione e' attribuita al soggetto competente per quest'ultima. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

  • a)la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
  • b)l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
  • c)lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
  • d)l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
  • e)la navigazione a motore;
  • f)ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalita' della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. La sorveglianza nelle aree protette marine e' esercitata dalle Capitanerie di porto, ((nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette)).

Testo vigente dal 29 dicembre 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 524/2000

    Parametro
    21 novembre 2000

    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 21 n…

    Art. 19 Legge quadro sulle aree protette · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 3 Legge quadro sulle aree protette

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1991 al 29 dicembre 1998. 11 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… della medesima. La sorveglianza nelle aree protette marine e' esercitata dalle Capitanerie di porto, tolto: ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 aggiunto: nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art19 · fonte del testo

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