Corte costituzionale

Ordinanza n. 524/2000

Altra decisione · depositata il 21/11/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto 6 giugno 1998 del Ministro per l'ambiente, recante

"Istituzione dell'area marina protetta di Portofino", promosso con

ricorso della Regione Liguria, notificato il 10 ottobre 1998,

depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 31 del

registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 10 ottobre 1998 e

depositato il successivo 19 ottobre, la Regione Liguria ha proposto

conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio

dei ministri in relazione al decreto del Ministro dell'ambiente,

adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, in data 6 giugno 1998,

recante "Istituzione dell'area marina protetta di Portofino",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale, n. 188 del

13 agosto 1998;

che col primo motivo del ricorso la Regione ricorrente

lamenta la violazione del principio di leale collaborazione per

essere stato, il decreto impugnato, emanato senza il preventivo

parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città, in violazione

dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che tale

consultazione prevede ai fini della individuazione, istituzione e

disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese

quelle marine, e per l'adozione delle relative misure di

salvaguardia;

che col secondo motivo del ricorso la regione lamenta che

l'art. 5 del decreto impugnato preveda la riserva allo Stato della

gestione della nuova area protetta, anziché attribuirla alla Regione

Liguria e per essa all'ente parco di Portofino, strumentale della

medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre

1991, n. 394: ciò che costituirebbe violazione degli artt. 77 e 78

del d.lgs. n. 112 del 1998 (in relazione agli artt. 117 e 118 della

Costituzione), ai sensi dei quali sarebbero riservati allo Stato, in

questa materia, i soli compiti amministrativi di rilievo nazionale

individuati dalla citata legge n. 394 del 1991, il cui art. 19, comma

1, stabilisce che "qualora un'area marina protetta sia istituita in

acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è

attribuita al soggetto competente per quest'ultima";

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile

e comunque infondato, osservando, quanto al primo motivo, che il

decreto impugnato sarebbe stato legittimamente adottato sulla base di

una delibera del comitato per le aree naturali protette, previsto

dall'art. 3 della legge n. 394 del 1991; quanto al secondo motivo,

che l'art. 5 del decreto non sarebbe concretamente lesivo,

limitandosi a prevedere un successivo atto di affidamento della

gestione, e che, nel quadro normativo recato dal d.lgs. n. 112 del

1998, non si potrebbe sostenere che la gestione dell'area spetti alla

regione, la quale avrebbe solo un titolo preferenziale, non

diversamente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che si

trovasse in analoga condizione oggettiva, ad ottenere la gestione

dell'area: onde la questione sarebbe di competenza del giudice

amministrativo e non sarebbe ammissibile in questa sede;

che, con successiva memoria depositata in prossimità

dell'udienza, la regione ricorrente dà atto che il decreto impugnato

è stato sostituito dal decreto ministeriale 26 aprile 1999,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,

adottato previo parere della Regione Liguria e della conferenza

unificata Stato-Regioni-Città: tale circostanza, secondo la

ricorrente, farebbe considerare cessata la materia del contendere in

relazione al primo motivo del ricorso;

che nella medesima memoria si afferma, in relazione alla

censura contenuta nel secondo motivo del ricorso, che essa sarebbe

superata dalla abrogazione implicita dell'art. 19, comma 2, della

legge n. 394 del 1991 - norma di cui era contestata la violazione da

parte del decreto impugnato - che sarebbe intervenuta ad opera

dell'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ai sensi

del quale la gestione delle aree protette marine è affidata, con

decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti

locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni

scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute: in base a

tale norma il decreto ministeriale 22 giugno 1999 ha creato, quale

ente gestore della riserva, un consorzio di enti locali, del quale la

regione ha preso atto, e tale circostanza farebbe cessare l'interesse

della ricorrente al ricorso, posto che "nessun pratico effetto

potrebbe derivare nella sua sfera soggettiva dall'eventuale

accoglimento del gravame";

che, a sua volta, la difesa del Presidente del Consiglio, in

una memoria depositata in prossimità dell'udienza, chiede che venga

dichiarata cessata la materia del contendere per effetto della

integrale sostituzione del decreto impugnato ad opera del decreto

26 aprile 1999.

Considerato che l'atto in relazione al quale la Regione Liguria

ha promosso conflitto di attribuzioni è stato integralmente

sostituito dal decreto del Ministro dell'ambiente, adottato d'intesa

con il Ministro del tesoro, sentito il parere della conferenza

unificata Stato-Regioni-Città, in data 26 aprile 1999, e che dunque

l'atto impugnato è interamente venuto meno, senza che ne restino in

vita effetti dei quali la ricorrente si dolga, come risulta dalla

richiesta dalla stessa avanzata, nella memoria, di dichiarare in

parte cessata la materia del contendere e in parte cessato

l'interesse della regione all'accoglimento del gravame;

che pertanto, in conformità della giurisprudenza di questa

Corte (cfr. da ultimo sentenze n. 199 del 1998; n. 188, n. 287,

n. 312, n. 418 del 1999; n. 12 del 2000), deve dichiararsi cessata la

materia del contendere in relazione al ricorso proposto dalla Regione

Liguria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Regione Liguria nei confronti dello

Stato con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:524 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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