Art. 2 — Disciplina di legge
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1993 al 24 maggio 2001. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Abrogato dal 21 febbraio 1993
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Articolo abrogato dal d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Abrogato dal 21 febbraio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. 177 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:
tolto: 1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
tolto: 2) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
tolto: 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
tolto: 4) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
tolto: 5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
tolto: 6) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali;
tolto: 7) le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
tolto: 8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
tolto: 9) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazioneaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art2 · fonte del testo
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